Serie B, le decisioni del giudice sportivo. Stangata per Dionisi

Serie B

Rese note le decisioni del Giudice sportivo relative alla prima giornata del campionato di Serie B

Ecco di seguito il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo della Serie B:

a) SOCIETA´
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata andata sostenitori della Società Avellino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco tre petardi e acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all´art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell´Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco e acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all´art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell´Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una bottiglietta sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all´art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell´Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
DIONISI Federico (Frosinone): per avere, al 12° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una manata al petto e con un calcio ad una gamba, un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BRIGHI Matteo (Perugia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
NDOJ Emanuele (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.