Sono due gli squalificati dal Giudice Sportivo
Di seguito i provvedimenti:
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata andata sostenitori delle
Società Benevento, Brescia, Cremonese e Ternana hanno, in violazione della normativa di cui
all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio
settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine
al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato
un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
KARGBO Augustus (Crotone): per avere, al 41° del secondo tempo, colpito con un pugno al volto
un avversario, procurandogli una fuoriuscita di sangue dal sopracciglio.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GIACOMELLI Stefano (L.R. Vicenza): per avere, al 12° del secondo tempo, rivolto al Direttore di
gara, una critica irrispettosa.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PAVAN Nicola (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato
(Quinta sanzione).