SERIE A, GIUDICE SPORTIVO- Nei minuti finali della sfida tra il Lecce e il Cagliari, Robin Olsen e Gianluca Lapadula sono stati protagonisti di una rissa. Il portiere rossoblu e l’attaccante della formazione salentina sono stati espulsi. Mano pesante del giudice sportivo per l’estremo difensore, punito con quattro turni di stop e con una multa di diecimila euro per “avere, al 38° del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto e colpito con un spallata veemente al petto un calciatore avversario e, dopo aver subito un colpo alla bocca, colpito lo stesso con una forte manata tra collo e viso”. Come si legge nel comunicato ufficiale, l’ex Roma ha utilizzato anche un espressione ingiuriosa verso il quarto uomo. Lapadula, invece, dovrà scontare una squalifica di due giornate: l’attaccante dovrà anche lui pagare una multa di diecimila euro.
SERIE A, GIUDICE SPORTIVO: LE ALTRE SANZIONI
Stop di un turno per Cacciatore e Jajalo, espulsi durante la tredicesima giornata. Salteranno il prossimo turno anche Toloi, Zaniolo e Missiroli. Puniti con la stessa sanzione Elmas e Farias, autori di simulazioni in area di rigore avversaria (duemila euro). Diecimila euro di multa per il Milan: “per avere suoi sostenitori, al 48° del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversari”. Multa di quattromila euro per l’ Atalanta (“per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco un bottiglietta di plastica e due accendini; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.”), tremila euro per il Bologna (“per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.”) e duemila per la Roma (“per avere suoi sostenitori, al 39° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.”)
Ph: Alfano/Activa