Il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha dirmato il documento con tutti i provvedimenti presi nella decima giornata.
Il Giudice Sportivo della Serie A Gerardo Mastrandrea, , ha diramato il documento con tutti i provvedimenti presi nella decima giornata.
PROVVEDIMENTI – Gara Soc. JUVENTUS – Soc. HELLAS VERONA
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61 comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.37 del 30 ottobre 2023) in merito ad una condotta violenta del calciatore Federico Gatti (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Milan Djuric (Soc. Hellas Verona) avvenuta al 26° del primo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; sentito il Direttore di gara il quale, con e-mail inviata alle ore 1.57 del 31 ottobre 2023, dichiarava “Con la presente dichiaro che lo scontro tra Gatti (Juventus) e Djuric (Verona) avvenuto a gioco in svolgimento, è stato da me valutato in campo e sanzionato come fallo di gioco con un calcio di punizione diretto”. Pertanto, il comportamento di Gatti, non integra quanto previsto dall’art. 61 comma 3 CGS perché, quanto accaduto, è stato visto e valutato dagli Ufficiali di gara, perciò giudicato in modo insindacabile nel merito da questo Giudice. P.Q.M. delibera di non applicare sanzioni in ordine alla condotta segnalata dalla Procura federale di cui alla premessa.
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima
giornata di andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Internazionale, Lazio, Lecce, Milan, Napoli,
Roma, Sassuolo e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui
all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato
esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a)
b) e d) CGS,
delibera, salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
90/283
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando un’interruzione della gara da parte dell’Arbitro per più di un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; per avere, infine, al 31° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni e alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando con i fumogeni un’interruzione della gara da parte dell’Arbitro per più di un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un fumogeno e due bottigliette in plastica, nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, intonato cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BERNARDO DE SOUZA Natan (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BANI Mattia (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
GYOMBER Norbert (Salernitana): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
MALEH Youssef (Empoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
PAREDES Leandro Daniel (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)
MANCINI Gianluca (Roma): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)
PESSINA Matteo (Monza): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN
AVVERSARIO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
DE WINTER Koni (Genoa)
MARI VILLAR Pablo (Monza)
RAFIA Hamza (Lecce)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
OKOLI Memeh Caleb (Frosinone)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
GENDREY Valentin (Lecce)
MAGGIORE Giulio (Salernitana)
90/286
ROVELLA Nicolo (Lazio)
SECONDA SANZIONE
CAMBIASO Andrea (Juventus)
PRIMA SANZIONE
IKONE’ Nanitamo Jonath (Fiorentina)
LAZARO Valentino (Torino)
PADELLI Daniele (Udinese)
c) ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
JURIC Ivan (Torino): per avere, al 49° del secondo tempo, abbandonando l’area tecnica, assunto atteggiamenti che creavano tensione con i componenti della panchina avversaria.
d) ALTRI TECNICI
ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
VULCANO Luciano (Milan): per avere, al 27° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, rivolto al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa.
90/287
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
TROMBETTA Maurizio (Juventus): per avere, al 52° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, esultato in maniera scomposta; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.