Home Editoriale Destino simile, finale differente: Vázquez, Acerbi e la Giustizia Sportiva

Destino simile, finale differente: Vázquez, Acerbi e la Giustizia Sportiva

Situazione analogo e finale diverso. L'indecisione della Giustizia Sportiva e la mancanza di omogeneità nei casi di razzismo.

Acerbi
FRANCESCO ACERBI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Razzismo, Vázquez-Dorval: dieci giornate di squalifica per l’argentino

Le stagioni passano e i casi di razzismo nel calcio italiano non tendono a scemare. Tuttavia, le incongruenze e le indecisioni da parte degli enti competenti creano dubbi, se paragonati a situazioni analoghe rilevanti appartenenti ad un recente passato. Nuovo caso, a distanza di un anno, o poco meno, questa volta in Serie B. Bari, 15 febbraio 2025. I pugliesi affrontano la Cremonese al San Nicola. Termina 1-1, ma la gara viene macchiata dal pesantissimo episodio di discriminazione di Vázquez nei confronti di Dorval. Razzismo, ancora lui, e l’atto di violenza verbale da parte del calciatore argentino verso il collega biancorosso, con quest’ultimo che lascia il campo in lacrime. A fine partita, il tecnico del Bari, Moreno Longo, dichiara: “Difendo Dorval a spada tratta, devo fare il nome di Franco Vázquez: Ne*ro di me*da non lo dici a nessuno. Nel 2025 è qualcosa di inaccettabile, va sottolineata come una cosa errata. Siamo tutti vicini a lui. È un ragazzo sensibile e quest’anno non è la prima volta che succede”.

A meno di un mese dall’accaduto, precisamente l’11 marzo, arriva la sentenza del Giudice Sportivo. Dalla nota redatta emerge che, visionato il rapporto dei collaboratori, coadiuvata dalla relazione della Procura Federale, si asserisce: “il calciatore Franco Damian Vázquez (Cremonese), al termine della gara, ha rivolto al calciatore Emile Mehdi Dorval (Bari) un insulto espressivo di discriminazione razziale; visto l’art 28 comma 1 e 2 CGS delibera di sanzionare il calciatore Vazquez con la squalifica per dieci giornate effettive di gara“.

Dieci giornate e pronta risposta della Cremonese in difesa del proprio giocatore. Il club lombardo, in virtù di quanto deciso dal Giudice Sportivo, è pronto a dimostrare l’innocenza e l’estraneità ai fatti del proprio calciatore, affermando quanto precedente scritto in un comunicato, corredato dalla condanna ai gesti di discriminazione e all’impegno “concreto della società nel contrasto al razzismo attraverso le numerose attività di responsabilità sociale che coinvolgono in prima persona i propri tesserati e l’intera comunità grigiorossa”.

Vasquez squalificato, il precedente Acerbi

Riavvolgiamo il nastro al sessantesimo minuto di Inter-Napoli della passata stagione. Al termine della gara, il difensore del Napoli, Juan Jesus, accusa Francesco Acerbi, collega dell’Inter di ingiurie di tipo razzista.

Al termine della gara il calciatore del Napoli accusa il nerazzurro di aver riferito nei suoi confronti ingiurie di tipo razzista. Allontanato dal successivo ritiro della Nazionale, Acerbi dichiara: “Non ho mai pronunciato alcuna frase razzista, sono molto sereno. Sono un professionista da vent’anni e so quello che dico, nessuna parola di quel tipo è uscita dalla mia bocca, è stato lui che ha frainteso. Dispiace aver lasciato la Nazionale, al razzismo dico vaff…”. A quel punto, però, la risposta del calciatore brasiliano rimanda all’eloquente e spiacevole episodio di qualche giorno prima; scrivendo sui propri canali social queste parole, enuncia: “Per me la questione si era chiusa ieri in campo con le scuse di Acerbi e sinceramente avrei preferito non tornare su una cosa così ignobile come quella che ho dovuto subire. Oggi però leggo dichiarazioni di Acerbi totalmente contrastanti con la realtà dei fatti, con quanto detto da lui stesso ieri sul terreno di gioco e con l’evidenza mostrata anche da filmati e labiali inequivocabili in cui mi domanda perdono. Così non ci sto. Il razzismo si combatte qui e ora. Acerbi mi ha detto “vai via nero, sei solo un negro”. In seguito alla mia protesta con l’arbitro ha ammesso di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa aggiungendo poi anche: “Per me negro è un insulto come un altro”. Oggi ha cambiato versione e sostiene che non c’è stato alcun insulto razzista. Non ho nulla da aggiungere”.

Nel frattempo, la Procura delle FIGC prende una posizione e scrive: “Letto il referto del Direttore di gara, si ritiene necessario che venga approfondito da parte della Procura federale per riferire a questo Giudice, sentiti se del caso anche i diretti interessati”. Bene, e ora?

Arriva, in data 26 marzo 2024, la sentenza ufficiale. Il Giudice Sportivo decide di non squalificare Francesco Acerbi per mancanza di prove. Dunque, stando al comunicato, si legge:

“Il Giudice Sportivo, Vista la decisione interlocutoria di cui al C.U. n. 192 del 19 marzo 2024, con cui, letto il referto del Direttore di gara, sono stati disposti approfondimenti istruttori, a cura della Procura federale, sentiti se del caso anche i diretti interessati, in ordine a quanto riportato nel referto stesso circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite dal calciatore della Soc. Internazionale Francesco Acerbi nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Juan Guilherme Nunes Jesus; Vista la documentazione pervenuta dalla Procura Federale, in particolare i verbali di audizione dei diretti interessati, compreso il video dello scontro di gioco depositato dal calciatore Juan Jesus, nonché lo stralcio della registrazione dei pertinenti colloqui Arbitro/Sala VAR; Sentito il Direttore di gara sullo svolgersi dei fatti in campo; Ritenuto di dover premettere che l’odierno procedimento si è incardinato presso il Giudice sportivo nazionale a norma degli artt. 65, 66 e 68 CGS, sulla base dunque delle risultanze dei documenti ufficiali e in particolare di quanto riportato nel referto del Direttore di gara circa gli accadimenti in campo al minuto 13° del secondo tempo di gara, puntualmente rappresentati dall’Arbitro medesimo, che riferiva in particolare: quanto segnalatogli dal calciatore Juan Jesus circa le presunte espressioni offensive di discriminazione razziale da parte del Comunicato Ufficiale N. 198 Del 26 marzo 2024 198/621 calciatore Francesco Acerbi; la piena disponibilità manifestata dall’Arbitro stesso per ogni eventuale e conseguente decisione; l’interruzione del gioco al fine di consentire un chiarimento tra i calciatori; la ripresa del gioco infine (dopo un’interruzione durata circa un minuto e trenta secondi) in seguito al confronto tra i calciatori e non avendo espresso il calciatore Juan Jesus alcun dissenso al riguardo; Rilevato che la sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai documenti ufficiali, con l’ausilio del Direttore di gara e comunque visibile in video, muovendo necessariamente dallo scontro di gioco e dall’atto del proferimento di alcune parole da parte dell’Acerbi nei confronti di Juan Jesus è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente (con modalità tali cioè da non essere percepite dagli altri calciatori in campo, dagli Ufficiali di gara o dai rappresentanti della Procura a bordo del recinto di giuoco), dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo “offendente”, il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore della Soc. Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore “offeso” (Juan Jesus), senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esternoche sia audio, video e finanche testimoniale; Rilevato, altresì, che la condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità, perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre nondimeno, e a fortiori, che l’irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza (cfr. per tutte Corte federale d’appello, SS.UU., 11 maggio 2021, n. 105); Rilevato che nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova dell’offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale; 198/622 Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata P.Q.M. di non applicare le sanzioni previste dall’art. 28 CGS nei confronti del calciatore Francesco Acerbi (Soc. Internazionale)”.

In virtù dei due accaduti, con distinte differenze di epilogo, rimane la ferita aperta nel calcio italiano. Ci si auspica che affinché il razzismo venga punito in ogni sua forma e con ogni mezzo, evitando eventuali incoerenze anche a distanza di anni. Sperando che la vera lotta alla discriminazione razziale non resti soltanto uno slogan o un discorso astratto.

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